Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Molise, sentenza n. 21 del 3 maggio 2023
Continua il contrasto giurisprudenziali in materia di obbligo di riversamento all’amministrazione di appartenenza in caso di attività professionali o imprenditoriali non autorizzabili, restando invece pacifica la sussistenza dell’obbligo per quelle attività professionali non autorizzate ma autorizzabili, in quanto occasionali. In questo caso la Corte dei Conti ha concluso per l’obbligo di riversamento dei compensi, mentre in altri casi ha ritenuto necessaria l’ulteriore prova del danno erariale (cfr https://iusmanagement.org/2023/05/02/per-i-professori-a-tempo-definito-lillecita-attivita-imprenditoriale-non-obbliga-al-riversamento-dei-compensi-ma-il-danno-erariale-deve-essere-provato-in-controtendenza/). Vi è però da precisare che nel caso citato da ultimo, si trattava di un professore a tempo definito, quindi non obbligato all’esclusività.
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. X per sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della somma complessiva di euro 168.020,33 […] o in subordine della somma di euro 26.445,00, per l’avvenuto espletamento di attività lavorativa autonoma, non autorizzata né autorizzabile, in costanza di rapporto di lavoro con la summenzionata Amministrazione.
Il Collegio ha rilevato che è incontestato che il sig. X abbia svolto attività libero-professionale in qualità di tecnico ingegnere, in favore di un non irrilevante numero di committenti privati.
Il materiale probatorio versato in atti permette di affermare che tale attività è stata tutt’altro che saltuaria ed occasionale, come vorrebbe ridefinirla il convenuto. In disparte la qualificazione dei fatti sotto il profilo civilistico, risulta evidente che egli fosse al centro di una rete di iniziative, interlocuzioni e adempimenti che lo vedevano protagonista, quantomeno dal punto di vista tecnico-operativo, di un intenso impegno produttivo.
Questa condotta si è posta in frontale contrasto con l’assetto normativo complessivamente delineato dall’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, in combinato disposto con l’art. 50 del D.P.R. n. 335/1982, che trova completamento nell’art. 53 del Tupi.
Posta quindi la consistenza e la sicura assiduità dell’opera svolta extra-istituzionalmente dal sig. X, soprattutto in rapporto alla chiarezza del parametro normativo di riferimento, non si rilevano criticità di contesto o incertezze interpretative che rendessero difficoltoso individuare o porre in essere il comportamento da lui atteso, e d’altra parte la circostanza che egli si sia successivamente dimesso dall’impiego pubblico non conduce affatto all’esercizio del potere riduttivo nei suoi confronti, ma anzi rafforza l’idea che fosse pienamente consapevole dell’incompatibilità – quanto meno pratica – tra le due prestazioni.
Ne consegue l’obbligo di riversamento di quanto percepito in esecuzione degli incarichi istituzionali svolti, senza autorizzazione, in qualità di tecnico ingegnere in rapporto diretto con i committenti privati, per l’ammontare di euro 19.755,00.