Sanzione di 50.000 euro alle scuole inadempienti?

Quest’anno ognuno di noi avrebbe dovuto trovare tra i dati delle spese detraibili già in possesso dell’Agenzia delle Entrate anche le spese scolastiche (p.es.: contributo obbligatorio, contributo facoltativo, le gite d’istruzione, ecc…).

Da un veloce confronto con diverse persone conoscenti, ho avuto la sensazione che diverse scuole abbiano dimenticato l’adempimento: è chiaro che è una rilevazione empirica e senza pretesa di scientificità, ma la percentuale di inadempimenti rilevati fa propendere per il fatto che si sia verificato un inadempimento generalizzato.

Come mai? I motivi sono essenzialmente due: questo era il primo anno in cui le scuole erano obbligate alla comunicazione dei dati, e il provvedimento che disponeva l’obbligo a decorrere dal 2023 era stato pubblicato nel 2020 (quindi a distanza di tre anni dall’effettiva introduzione dell’adempimento).

Infatti l’obbligo è stato introdotto dal decreto MEF del 10 agosto 2020, recante disposizioni in materia di “Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”, che all’art. 1 dispone:” Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, i soggetti di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese”

Al successivo comma 3 è disposto: Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022

Coerentemente al successivo comma 5 è disposto: Con riferimento alle comunicazioni relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

Quindi a partire dal periodo d’imposta 2022, si applicano le sanzioni citate. Qual è l’importo di tali sanzioni?

Il citato art. 3 comma 5-bis del d.lgs. 175/2014 recita che “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica  la  sanzione  di  euro  100  per  ogni comunicazione, in deroga  a  quanto  previsto  dall’articolo  12  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di  euro 50.000″

Su tale concetto di “comunicazione” è pure intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione N.22/E del 23 maggio 2022, precisando che “ si è dell’avviso che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria“.

Quindi la sanzioni di euro 100 non si riferisce alla comunicazione cumulativa che effettua la scuola, nè ad ogni alunno, ma per ogni “documento di spesa”.

Se immaginiamo una scuola di dimensioni medie di 500 alunni, con 2-3 documenti di spesa per ogni alunno, moltiplicando la sanzione di 100 euro, si arriva a cifre elevatissime, “con un massimo di euro 50.000”. A voler togliere ogni speranza, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione di cui sopra specifica che la sanzione è calcolata “senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997“.

Ma cosa comporta tale inadempimento per il Fisco italiano e per il contribuente? E’ notorio che se il contribuente accetta il 730 precompilato senza modifiche, non saranno più sottoposti a controllo i documenti che attestano le spese indicate, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi. Se, invece, il contribuente modifica il 730 precompilato l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale sugli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica. Quindi potrebbe verificarsi una vera e propria “valanga” di comunicazioni di irregolarità del 730, con l’obbligo per il cittadino di esibire agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (di persona o tramite il canale “Civis”) la documentazione attestante gli oneri portati in detrazione.

Non v’è chi non veda il pericolo di un immensa mole di lavoro, totalmente inutile, a carico dell’Agenzia delle Entrate e dei cittadini.

Speriamo quindi che l’inadempimento non sia generalizzato (il Sole24ore ci informa che le comunicazioni sono “balzate” da 450.000 a 6.500.000 in un anno). In ogni caso, però, non sembra nemmeno funzionale prevedere sanzioni così elevate a carico di strutture amministrative di solito molto piccole come le segreterie delle scuole, peraltro di solito e normalmente oberate di mille adempimenti molto diversi tra di loro.

Secondo i calcoli di cui sopra se una scuola avesse dimenticato la trasmissione dei dati, sarebbe soggetta ad una sanzione “monstre”. Vi è pure da ricordare, che di solito le sanzioni amministrative comminate agli uffici pubblici (violazioni del codice della strada, sanzioni del Garante Privacy, sanzioni per violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori, ecc…) se pagate con fondi pubblici, invece che direttamente dal dirigente responsabile, sono foriere di danno erariale (cfr. https://iusmanagement.org/2019/06/05/danno-erariale-da-violazione-della-privacy/ e https://iusmanagement.org/2022/09/22/le-sanzioni-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-costituiscono-danno-erariale/)

Speriamo quindi che si addivenga ad una revisione della disciplina che sia più funzionale agli adempimenti fiscali dei cittadini e ai controlli dell’Agenzia delle Entrate.

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