Giurisprudenza ancora altalenante: in questa sentenza il danno all’immagine si produce solo in caso di delitti contro la PA

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 305 dell’11 maggio 2023

Il giudizio concerne un’ipotesi di danno all’immagine, contestato al convenuto nella sua qualità di OMISSIS della Polizia di Stato, danno connesso alla condanna, con sentenza passata in giudicato, per il reato di accesso abusivo al sistema informatico della banca nazionale dati della Polizia di Stato.

Va preliminarmente affrontata la questione della sussistenza, nel caso di specie, della configurabilità di quest’unica posta di danno contestata al convenuto quantificato, in via equitativa, in € 5.000,00.

Va osservato, infatti, che l’art.17, comma 30-ter, decreto-legge n. 78/09, convertito dalla legge n. 102/2009 e ss.mm.ii., letto in combinato disposto con l’art. 7 della legge n. 97/2001, ivi richiamato (poi abrogato, a decorrere dal 7 ottobre 2016, dall’art. 4, comma 1, lett. g) delle “norme transitorie ed abrogazioni” al nuovo Codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/2016), consente espressamente la perseguibilità del danno all’immagine innanzi al giudice contabile nelle ipotesi di condanna definitiva per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, vale a dire uno di quelli contenuti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Tuttavia, in merito all’effettiva portata innovativa e ampliativa della norma in esame, questo Collegio intende aderire all’orientamento giurisprudenziale che considera inalterato, anche dopo la novella introdotta dal codice di giustizia contabile, il limite dell’azione risarcitoria per danno all’immagine ai soli delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro II, titolo II, capo I del codice penale.

(Sez. Toscana, sentt n. 174/2018 e n. 373/2019; III Sez. centr. App., sent. n. 66/2020; II Sez. centr. App. sent. n. 183/2020; Sez. Lazio, sent. n. 877/2021).

A sostegno di questa interpretazione, rileva, innanzitutto, il carattere statico e recettizio del rinvio operato dall’art. 17, comma 30-ter della d.l. n. 78/2009 all’art. 7 della legge n. 97/2001 – norma esattamente individuata – che richiama, quindi, la disposizione citata nella versione che questa aveva nel momento preciso della citazione, ossia nel testo storico: cioè quello vigente alla data della citazione; diverso, invece, dal rinvio dinamico, come può essere considerato il rinvio operato da quest’ultima norma ai delitti del codice penale, effettuato richiamando il testo originale e le sue modificazioni nel frattempo intervenute.

Si tratta di una lettura del testo della norma conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre considerato il richiamo “a norme determinate ed esattamente individuate” (come nel caso di specie, quello dell’art. 17, comma 30-ter all’art. 7, legge n. 97/2001) come un rinvio materiale e non alla fonte, cioè dinamico (come nel caso, appunto, del rinvio operato dal medesimo art. 7 alle norme del codice penale) (Corte cost., sentt. n. 311/1993 e n. 85/2013).

Va, pertanto, dichiarata la nullità della domanda attorea.

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