Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 17 maggio 2023, nella causa C‑97/22
Il 6 ottobre 2020 HJ ha concluso oralmente con un’impresa un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione dell’impianto elettrico della sua abitazione, senza che tale impresa l’avesse informato del suo diritto di recesso, conformemente all’articolo 246a della legge introduttiva al codice civile.
Dopo aver eseguito tale contratto, detta impresa ha presentato a HJ, il 21 dicembre 2020, la fattura corrispondente, che quest’ultimo non ha saldato.
Il giudice del rinvio sottolinea che la soluzione della controversia principale dipende dall’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/83. Esso ammette che, ai sensi delle disposizioni del codice civile adottate al fine di trasporre tale direttiva, un consumatore non è debitore di alcun costo per il servizio fornito, prima della scadenza del termine di recesso, qualora il professionista di cui trattasi abbia omesso di informare tale consumatore del suo diritto di recesso.
La Corte ha dichiarato:
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che:
esso esonera il consumatore da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, qualora il professionista di cui trattasi non gli abbia trasmesso le informazioni di cui a tale articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto.