La banca è tenuta a fornire al cliente anche le informazioni dell’antiriciclaggio, se ciò non pregiudica l’indagine

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 13 aprile 2023 (doc web n. 9888438)

Con reclamo presentato in data 14 gennaio 2021, il Sig. XX, ha rappresentato di essere titolare, da diversi anni, di un rapporto di conto corrente bancario presso Banco BPM (di seguito, Banca) sul quale, nel mese di giugno 2020, su sua richiesta, gli era stata rilasciata una carta di credito.

Poiché a distanza di un mese veniva contattato dalla Banca che lo invitava a restituire la suddetta carta, essendo “venuta in possesso di dati e informazioni sulla sua persona che avrebbero avuto come conseguenza l’interruzione dei rapporti in essere”, il reclamante, al fine di conoscere tali informazioni, presentava, in data 24 luglio 2020, una richiesta volta a conoscere la motivazione sottostante alla richiesta di restituzione della carta di credito e ad ottenere, ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i dati e le informazioni che lo riguardavano.

La Banca, con comunicazione dell’11 agosto 2020, ribadiva l’invito a restituire la carta di credito, precisando che tale richiesta era dovuta a “insindacabili valutazioni di natura commerciale esperite successivamente la concessione di siffatto servizio”, ma non forniva riscontro in merito alla richiesta di accesso ai dati.

Al riguardo il Garante ha rappresentato che, in alcuni casi come ad esempio nel caso dell’antiriciclaggio, la limitazione ai diritti potrebbe essere necessaria, laddove fornire informazioni ad interessati sottoposti ad indagine, potrebbe compromettere il successo dell’indagine stessa. In conformità alle indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (Parere 1/15 della Corte di giustizia dell’Unione europea relativo allo schema di accordo tra il Canada e l’Unione europea sul PNR, del 26 luglio 2017, paragrafi 220-224), le informazioni omesse dovrebbero però essere fornite, non appena la loro comunicazione non può più pregiudicare l’indagine in corso (punti 24 e 25 delle Linee guida cit.).

L’art. 39 -inserito al capo III del d.lgs. n. 231/2007 che riguarda “gli obblighi di segnalazione”- prevede il “divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Nel caso concreto, trattandosi di informazioni provenienti da testate giornalistiche, accessibili a chiunque e note allo stesso interessato, la relativa comunicazione non avrebbe certamente comportato un disvelamento di informazioni la cui conoscenza avrebbe determinato quel pregiudizio effettivo e concreto all’interesse generale tutelato dalle disposizioni in materia di riciclaggio, richiesto dalla norma (art. 2-undecies del Codice) a giustificazione della limitazione del diritto.

Peraltro, non tutte le informazioni raccolte per finalità antiriciclaggio devono necessariamente, essere oggetto di limitazione ai diritti degli interessati, ma è necessario effettuare una valutazione circa la natura delle stesse e le conseguenze che, nel caso concreto, potrebbero derivare dalla loro comunicazione all’interessato.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il reclamo promosso dal sig. XX risulta, pertanto, fondato ravvisandosi, a carico di Banco BPM che ha erroneamente ritenuto che ricorresse uno dei casi di limitazione al diritto di accesso previsti dall’art. 2-undecies del Codice (in attuazione dell’art. 23 del Regolamento), un inidoneo riscontro alle richieste di accesso formulate dall’interessato, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett.re a) e c) e 15 e del Regolamento

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