Tar Napoli, sentenza n. 2806 dell’8 maggio 2023
A seguito della lettura del dato normativo, è risultato indubbio che l’accreditamento attribuisce al suo titolare una posizione concorrenziale di plusvalore rispetto agli altri operatori privati, definita dall’ art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 come “qualità di soggetto accreditato”.
Stante così le cose, conditio sine qua non per il rilascio dell’accreditamento è certamente la valutazione della sussistenza del fabbisogno, ma, ciò non deve determinare arbitrii ovvero immotivati privilegi da parte di quelle strutture che per mera contingenza abbiano proposto domanda in un momento in cui sussisteva un fabbisogno insoddisfatto di prestazioni.
Ed infatti, la reiezione dell’istanza di accreditamento ha carattere temporaneo, non potendosi escludere che, in seguito alla reiezione, si possa creare una carenza di offerta che, rilevata dall’Amministrazione, permetta la concessione dell’accreditamento ad un’altra struttura.
Conforta l’assunto il richiamato parere dell’AGCM del 3 marzo 2022, reso con riguardo alla regolamentazione della Regione Campania sui tetti di spesa DGRC n. 599/2021. Secondo l’AGCM, a prescindere dallo specifico ambito dei tetti di spesa, è illegittimo il vantaggio concesso alle strutture già operanti sul mercato a danno di quelle che in esso sono appena entrate o non lo sono ancora, in una logica concorrenziale che deve riguardare anche l’offerta privata nel settore sanitario.
Del resto la stessa Corte costituzionale aveva prefigurato la necessità di introdurre sistemi concorrenziali per la scelta dei soggetti accreditati, secondo criteri oggettivi, non discriminatori e di efficienza nel rispetto dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, non essendo compatibile con l’ordinamento la prassi sin qui seguita di proroga automatica degli accordi contrattuali con i medesimi soggetti accreditati, fonte di evidente sperequazione tra gli operatori e di ingiustificate limitazioni della scelta, da parte del paziente, della struttura sanitaria di fiducia, quale espressione del diritto alla salute costituzionalmente garantito.
Sicché, una visione dinamica e una valutazione periodicamente rinnovata ed aperta alla comparazione tra chi è già accreditato e chi aspira ad esserlo, può quindi rispondere alla migliore e più efficiente allocazione delle risorse disponibili, specificando che “quanto più la valutazione è periodica, cioè dinamica, e quanto meno si consolidano posizioni di vantaggio in singoli operatori, tanto più potranno emergere efficienza e risparmio a vantaggio della spesa sanitaria regionale”.
Dunque, il collegio ritiene che colgono nel segno le censure di parte ricorrente secondo cui la regione Campania con il provvedimento impugnato ha omesso di svolgere una completa istruttoria che avrebbe imposto di valutare l’offerta esistente di prestazioni diagnostiche, anche avuto riguardo alla potenzialità delle strutture esistenti di soddisfare al meglio il fabbisogno rilevato, introducendo meccanismi di monitoraggio che consentano alle strutture sanitarie che aspirano ad entrare nel mercato “convenzionato” di competere tra loro e con quelle che già vi operano, in linea con quanto ora disposto dal legislatore.
Ciò non impone che, in sede di riedizione del potere, l’amministrazione debba necessariamente rilasciare il provvedimento di accreditamento in favore della ricorrente, ma che la Regione coadiuvata dalla ASL, ponga in essere le attività necessarie a garantire l’osservanza dei principi di concorrenza ed imparzialità, prevedendo forme di comparazione tra le offerte degli operatori privati, in linea con lo spirito della recente novella legislativa sopra riportata.