Corte di Cassazione, sentenza n. 741 del 12 gennaio 2023
La definizione agevolata del giudizio di responsabilità contabile, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della l. n. 266 del 2005, non esclude la possibilità, per l’ente pubblico, di esercitare la distinta azione di ripetizione dell’indebito, sia pure nei limiti della differenza rispetto a quanto ricevuto in sede amministrativa.
Vi è autonomia tra giudizio contabile per i danni arrecati e l’obbligazione recuperatoria, da indebito, che, pertanto, non poteva che essere integrale, e non parziale, cosicché anche dopo il pagamento della somma di cui all’art. 1, commi 231 della legge n. 226 del 2005 il Sig. X era ancora obbligato nei confronti della Regione Lazio, seppur soltanto nella misura ridotta.
Il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 28436 del 5/11/2019 Rv. 655605) in tema di definizione agevolata del giudizio di responsabilità per danno erariale conferma la correttezza dell’azione di recupero, in quanto la richiamata giurisprudenza nel ribadire l’autonomia dell’azione di ripetizione rispetto a quella di danno erariale consente soltanto che, come avvenuto nella specie, dall’ammontare della somma dovuta a titolo di indebito possa essere decurtato quanto corrisposto a titolo di risarcimento del danno erariale.
La Regione erogante il contributo quindi aveva diritto alla ripetizione dell’intera somma erogata senza causa, trattandosi, come già esposto con riferimento al secondo mezzo, di obbligazione recuperatoria.