Corte di Cassazione, sentenza n. 9207 del 3 aprile 2023
Si osserva che l’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, al comma 5, per la parte che qui rileva, che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, nonché a una valutazione al termine dell’incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell’incarico. L’esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda.
Nella specie, non risulta vi siano state né la valutazione in questione né il successivo atto di conferma nell’incarico. Inconferente è il richiamo al testo dell’art. 19, comma 1 ter, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale regola, nel testo vigente all’epoca del preteso rinnovo, la diversa ipotesi della revoca degli incarichi dirigenziali, che può avvenire solo nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo. Prive di pregio sono, quindi, le difese del ricorrente, dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “In tema di dirigenza medica, gli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere rinnovati per iscritto, a pena di nullità, all’esito della valutazione professionale richiesta, allo scadere dei medesimi incarichi, dall’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992”.