Nuove regole per il calcolo degli interessi da parte delle banche

Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, decreto n. 343 del 3 agosto 2016
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), con decreto n. 343 ha definito modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria
Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il 1 ° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni alla clientela prima che gli interessi maturati divengano esigibili.
Il cliente può autorizzare anche preventivamente, ma è una facoltà del cliente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili, ma, attenzione, in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale

Una nuova figura giuridica: il G.E.C.T

Con DPCM del 6 ottobre 2009, pubblicato il 23 novembre 2009, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale – G.E.C.T.
Tale nuova figura giuridica è prevista dal Regolamento (CE) N. 1082/2006 del Parlamento e del Consiglio, Il GECT ha facoltà di attivarsi o per attuare programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei fondi strutturali.
Può prevedere anche la responsabilità limitata dei singoli componenti, che possono essere a loro volta persone giuridiche pubbliche o private.

La Commissione Europea autorizza le zone franche urbane (ZFU)

La Commissione europea ha autorizzato, sulla base delle norme del trattato CE relative agli aiuti di Stato, la costituzione di zone franche urbane (ZFU) in determinate regioni italiane.

A partire da gennaio 2010 le piccole e micro imprese che costituiscono una nuova attività potranno beneficiare di una serie di esenzioni fiscali su Irpef/Ires, Irap, Ici e sgravi sui contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti.

Obiettivo delle misure è favorire la nascita di nuove attività economiche per favorire lo sviluppo economico e sociale dei quartieri urbani più deboli e creare nuovi posti di lavoro.

Le zone, individuate per disagio economico e degrado, sono: Catania, Gela, Erice, Rossano, Crotone, Lamezia Terme, Matera, Napoli est, Mondragone, Torre Annunziata, Lecce, Andria, Taranto, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Sora, Velletri, Campobasso, Pescara, Massa Carrara e Ventimiglia.

Nelle prossime settimane il ministero metterà a disposizione delle imprese interessate le istruzioni per beneficiare delle diverse agevolazioni

aiuti di stato CommEu ZFU

Al via le istanze di rimborso IRAP

L’articolo 6, comma 1, del decreto legge 29/11/2008, n. 185, ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2009 è stato stabilito che la trasmissione telematica delle istanze di rimborso è effettuata secondo un programma che differisce per ciascuna Regione, e che avrà date comprese tra il 17 novembre e l’11 dicembre 2009.