La delega in bianco, priva del nominativo delegato, è nulla.

Corte di Cassazione, sez 6-5, sentenza n. 12960 del 23 maggio 2017
La Corte (Cass.22803/2015) ha già, di recente, precisato che “in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art . . 42 del cl.P.R. n. 600 del 1.973 neve necessariamente indicare il nominat’vo dei delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di seriizo in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica profeSSiana del delegato senza consentire al contribuente di -verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore”. La Corte ha ritenuto, nella controversia esaminata, la delega “nulla in quanto, come già rilevato, priva del nominativo del dirigente delegato, non potendo la delega essere fatta “per relationem” con riferimento a un soggetto incerto, ben potendo i capi uffici o capi team al momento della delega non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositiii (per trasferimento, pensionamento etc) e non potendo essere sostituiti dei soggetti eventualmente subentranti neanche individuabili al momento del conferimento della delega a cui non può riconoscersi ultrattività con riferimento a possibili mutamenti di qualifica di soggetti individuati, al momento del conferimento della delega, sole per relazionem con riferimento all’incarico ricoperto. La cd delega in bianco’, priva del nominativo del soggetto delegato deve quindi essere considerata nulla non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l’atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa ai fine di verificare la legittimità dell’atto”. Solo in diversi contesti fiscali – quali ad esempio la cartella esattoriale (Cass. n.13461/12), il diniego di condono (Cass. n.ri 11458/12 e 220/14), l’avviso di mora (Cass. n.4283/10), l’attribuzione di rendita (Cass. n.8248/06) – in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare de potere nel cui esercizio esso è adottato; mentre, per i tribut locali, è stata ritenuta valida anche la mera firma stampata, ex L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87 (Cass.. n.9627/12). Occorre, in sostanza, una delega “nominativa , perché so i o in tal modo si radica il rapporto di fiducia tra delegante e delegato.

Durante la prorogatio il Consiglio Regionale può approvare il Piano Rifiuti se è già scaduto il termine

Consiglio di Stato, sentenza n. 2304 del 15 maggio 2017
Il Collegio condivide la tesi prospettata dall’appellante Regione, in quanto:
a) è ben vero che il termine per la tempestiva adozione dell’atto era scaduto da più di due anni;
b) e che durante tale torno di tempo il Consiglio regionale rimase inerte;
Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che una lettura corretta dei principi affermati dalla Corte Costituzionale imponga di ritenere che anche l’adozione dell’atto costituente adempimento di impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea possa essere legittima pur durante il regime di prorogatio, ricorrendo il presupposto della qualificata ed indifferibile urgenza.
E pare al Collegio che anche la recente sentenza della Corte Costituzionale, 22/11/2016, n. 243 (in particolare si veda il considerando n. 3.5.) autorizzi tale conclusione, essendo appena il caso di osservare che – in considerazione della circostanza che il rispetto del diritto europeo imponeva proprio l’adozione del Piano regionale suddetto- neppure è possibile ipotizzare la possibilità che la Regione adottasse un atto a contenuto e di portata “minore”.

L’applicazione dell’IVA alle prestazioni della farmacia dei servizi

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 60/E del 12/05/2017
Alle prestazioni sanitarie rese all,interno delle farmacie, si applica il regime IVA e gli obblighi di certificazione come segue:
a) Prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari: nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal medico o pediatra e rese da operatori socio-sanitari, da infermieri e da fisioterapisti, deve ritenersi soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo funzionale all’esenzione da IVA (in senso conforme la citata risoluzione n. 128/E del 2011).
b) Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: Ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell ’ ambito dell ’ autocontrollo siano e seguite direttamente dal paziente tramite apparecchia ture automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario , viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l ’ esenzione IVA
c) Prestazioni di supporto all ’ utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello: esse sono così descritte dall ’ articolo 1, comma 2, lettera d) , del D.Lgs. n. 1 53 del 2009: ” la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico – terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatr i di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l ’ inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; “. Qualora, nel caso di specie, i servizi in questione siano prescritti da medici o pedia tri ed erogati ” anche ” avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell ’ articolo 3 del D.M. 16 dicembre 2010, appare soddisfatto l ’ enunciato duplice requisito oggettivo e soggettivo, con la conseguente applicabilità dell ’ esenzione IVA.
d) Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti: si conferma che tale servizio – disciplinato dagli articoli 3 e 9 del D.M. 8 luglio 2011 – è soggetto all ’ imposta ad aliquota ordinaria, ai sensi dell ’ articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972

La società che commercializza prodotti farmaceutici, non può portare in deduzione le spese per consulenze e sperimentazioni cliniche

Corte di Cassazione, sez. 5, sentenza n. 9466 del 12 aprile 2017
La società X PHARMA SPA aveva ricevuto un avviso di accertamento, con il quale erano state disconosciute le componenti di reddito negative per costi sostenuti per consulenze e sperimentazioni cliniche Continue reading

L’uso istituzionale dell’immobile non deve essere quotidiano, per godere dell’esenzione ICI

​CTR Lombardia, Sentenza n. 1590 del 7 aprile 2017

Il Supremo Collegio ha reiteratamente statuito che l’esenzione “per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti,  ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato”. (Cass. n. 20577/2005 e n. 14094/2010).

La stessa Corte di Cassazione ha stabilito che il perseguimento delle finalità pubbliche viene meno solo ove sia estinto il nesso teleologico tra immobile e fine istituzionale. Ovviamente, la prova che deve darsi dell’impiego a fini pubblici non deve avere soltanto un profilo formale, ma estendersi al dato sostanziale, ovvero si deve dar prova che l’immobile sia destinato con costanza ed effettività all’uso istituzionale.

La CTP, in primo grado, sulla base di accurata analisi condotta sulla documentazione prodotta dal ricorrente Ministero, ha ritenuto lo svolgimento di regolare e continuativa attività addestrativa di carattere militare nell’area de qua.

Ed è di per sé impossibile pretendere che l’utilizzo dell’immobile avvenga in modo quotidiano, poiché è comune massima di esperienza che ogni bene destinato all’uso pubblico può, per alcuni periodi della settimana (o in occasione di festività, ad esempio ulteriore) essere di fatto non impiegato, senza che ciò pregiudichi o metta in dubbio le finalità cui tali immobili sono adibiti.