Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Toscana, deliberazione n. 3/2024/PAR
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La Corte dei Conti torna a chiedere alla Città di Roma il recupero delle retribuzioni oltre il limite dei 240.000, e del compenso erogato al dirigente in pensione anticipata
La vendita diretta di ebook tramite i social da parte di un alto magistrato non è rilevante disciplinarmente se ristretta in un breve arco temporale
E’ incostituzionale la legge che preclude un’attività economica in presenza di carichi pendenti di qualsiasi tipo
Requisiti del contratto di avvalimento tecnico-operativo: sintesi della giurisprudenza
Non si possono porre a carico della finanza pubblica le prestazioni extra budget
La Cassazione cambia orientamento: la libera professione intramoenia è un diritto soggettivo del medico
Lo status di specializzando non esonera dalla responsabilità erariale il medico
Lavorare durante la malattia, anche solo per due giorni, è giusto motivo di licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 2516 del 26 gennaio 2024
Continue readingPrestazioni erogate da soggetti accreditati oltre i tetti di spesa : la sezione terza dispone la trattazione in pubblica udienza
La Cassazione conferma che il “rimborso spese” per incarichi in un Comune diverso da quello di residenza, è reddito imponibile per lo specialista ambulatoriale (SAI)
L’INPS ricorda l’incumulabilità tra redditi da lavoro e pensioni “anticipate” (quota 100, 102, ecc…)
E’ efficace l’obbligo per enti e operatori sanitari di registrare i dispositivi medici: sanzioni fino a 24.500 euro
L’art. 15 comma 1 del d.lgs. 137/2022 stabilisce che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari sono tenuti a registrare e conservare l’identificativo unico del dispositivo (UDI) dei dispositivi medici impiantabili di classe III che hanno ricevuto e fornito per quindici anni.
Il DM Salute dell’11 maggio 2023 stabilisce che le disposizioni si applicano decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, e tale termine è il 15 gennaio 2024.
L’art. 27 comma 30 del decreto legislativo stabilisce infine che L’istituzione sanitaria e l’operatore sanitario che violano l’articolo 27, paragrafo 9, primo comma, del regolamento, e l’articolo 15, comma 1, del presente decreto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.500 euro.