La Corte dei Conti comincia a controllare i prospetti delle spese di rappresentanza degli enti locali

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 45/2017/VSG
Il legislatore ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il monitoraggio su alcune voci di spesa sostenute, Continue reading

Nell’accesso endoprocedimentale, ancora vigente, non si deve dimostrare nessuna titolarità di posizione legittimante, se non la veste di parte.

TAR Campania, sentenza n. 263 del 11 gennaio 2017
A riguardo è il caso di rammentare che, mentre la più generale tutela di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. Continue reading

Ai pagamenti alle farmacie per l’assistenza farmaceutica non si applica il d.lgs. 231/2002 riguardante gli interessi di mora nella transazioni commerciali

Corte di Cassazione, sez. 3, sentenza n. 5042 del 28 febbraio 2017
L’Azienda Unità Sanitaria Locale propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Credifarma s.p.a. con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 180.105,06, oltre interessi per il ritardo nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 d. Igs. n. 231 del 2002, Continue reading

E’ confermato: ai politici le PP.AA. non possono pagare nessun incarico, comunque denominato, con la sola esclusione dei revisori.

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 131 n. 131/2017/PAR dep 2 marzo 2017
Già la Sezione Autonomie ha infatti ritenuto di non doversi discostare dall’orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo Continue reading

L’ente può disattendere le indicazioni dell’organo di controllo; purchè il dirigente, stabilisca “di dare comunque seguito” all’atto, “sotto la propria responsabilità”

Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n. 55 del 22 febbraio 2017

Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 123 del 2011, l’amministrazione attiva può disattendere le indicazioni dell’organo di controllo; affinché il provvedimento acquisti efficacia “pur in presenza di osservazioni”, Continue reading

Anche la Corte dei Conti della Sardegna si allinea con la Cassazione: le prestazioni non autorizzate ante L. 190/2012, sono di competenza del giudice ordinario

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza n. 19 del 21 febbraio 2017

Sulla natura sanzionatoria dell’obbligazione del dipendente sembrerebbe concordare lo stesso requirente nel contraddire alla richiesta della difesa di scomputare, dall’importo del danno, gli oneri fiscali e previdenziali incidenti sugli emolumenti percepiti, la ritiene “inconciliabile con la natura sanzionatoria dell’art. 53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001, Continue reading

Secondo la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, in caso di prestazioni non autorizzate la giurisdizione è della Corte dei Conti

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 46 del 15 febbraio 2017

Il comma 7 bis dell’art. 53 D.L.vo n. 165/2001 recita: “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”. Continue reading

L’obbligo di fedeltà del lavoratore non può trasformarsi in dovere di omertà

Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 4125 del 16 febbraio 2017

Il Collegio ritiene di dovere dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte che, chiamata a valutare condotte analoghe a quella addebitata al ricorrente, ha escluso che la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale Continue reading

Il datore di lavoro (privato) può ricorrere ad un’agenzia investigativa per verificare la malattia del dipendente, purchè non si sconfini nella vigilanza dell’attività lavorativa

Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 3630 del 10 febbraio 2017

Un dipendente della società Poste Italiane s.p.a.era stato licenziato per giusta causa intimatogli per aver lavorato nella rosticceria della moglie mentre era assente dal lavoro per infortunio, accertamento effettuato tramite agenzia investigativa. Continue reading

Raddoppiato il termine di prescrizione del danno erariale: si è obbligati a denunciare pure se stessi

Corte dei Conti, SS.RR., sentenza n. Sentenza n. 2/2017/QM del 30 gennaio 2017

Con la sentenza/ordinanza n. 28/2016 del 19.01.2016 la Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello ha deferito a queste Sezioni riunite della Corte dei conti, una questione di massima, affinché rispondano al seguente quesito: “se l’art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, possa essere interpretato nel senso che l’obbligo di denuncia di un danno erariale sussista anche nell’ipotesi in cui esso si risolva in una autodenuncia del soggetto agente”.

I giudici della Corte dei Conti di prime cure avevano condannati i convenuti per violazione dell’obbligo di denuncia ex art. 1, comma 3, della l. n. 20/1994, in relazione all’illecito esborso per canoni di locazione di immobile di nuova acquisizione.

Questi avevano eccepito la prescrizione quinquennale per il fatto principale, e che non si poteva, decorso il quinquennio, condannarli per aver omesso la denuncia di se stessi.

Le SS.RR., invece, hanno osservato che l’applicazione dell’art. 1 comma 3 della l. n. 20 del 1994 non comporta una costrizione del soggetto gravato dall’obbligo di denuncia a dichiarare la propria responsabilità.

Le informazioni contenute, pur necessariamente specifiche e concrete, costituiscono meri strumenti conoscitivi di per sé inidonei ad incidere su posizioni soggettive di terzi e dello stesso soggetto informatore.

Quest’ultimo, infatti, è tenuto, come si è visto supra, unicamente alla tempestiva sottoposizione del fatto dannoso al Pubblico Ministero, al quale solo spetta l’individuazione di presunti responsabili e la legittimazione all’azione entro il termine di prescrizione.

Nel contenuto minimo essenziale della denuncia rientrano, infatti, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 3 del 10.01.1957 “tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni”, dunque non necessariamente i soggetti coinvolti.

L’assunto non è smentito dall’art. 53 del citato d.lgs. n. 174 del 2016, secondo il quale la denuncia deve contenere “una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse”, e solo “ove possibile”, “l’individuazione dei presunti responsabili…”.

Tenuto conto che il legislatore ha posto la doverosità di un’informazione soggettivamente neutra e non si è spinto fino a richiedere un contributo conoscitivo tale da portare alla autoincolpazione, l’obbligo permane anche se dal relativo adempimento potrebbe discendere l’azione del Procuratore regionale, cui spetta la qualificazione giuridica delle condotte sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Anche nell’ipotesi in cui l’incolpazione istruttoria (e poi eventualmente quella successiva processuale) ricada sul denunciante, è improprio sostenere che la segnalazione acquisti ex post il connotato della autodenuncia, determinandosi nella sostanza unicamente l’utilizzabilità da parte del Requirente dei dati di fatto – specifici e concreti – contenuti nella segnalazione stessa.

Nel delineato contesto è evidente che alla denuncia non sarebbe attribuibile natura di confessione stragiudiziale, con l’efficacia probatoria nel rapporto processuale di cui all’art. 2735 c.c., non essendo individuabile l’animus confitendi, escluso dallo specifico scopo di essa, che è unicamente quello di rendere possibili le indagini del Pubblico Ministero contabile.

Né, nell’eventualità in cui il Procuratore individui dal denunciato fatto foriero del nocumento alle casse dell’erario la presunta responsabilità del denunciante, la mancanza dell’alterità soggettiva determinerebbe l’ascrizione di un medesimo fatto a doppio titolo: il fatto illecito in disamina è diverso rispetto a quello “a monte” ed è ad esso subordinato, pur sussistendo l’identità del danno in termini ontologici.

L’antigiuridicità, infatti, è collegata all’inerzia che, avendo impedito il tempestivo esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli autori del danno “principale”, ha determinato, al decorso della prescrizione, la mancata reintegrazione dell’erario.

Nel caso in cui l’obbligato ometta (o ritardi), mediante condotta gravemente colposa (in quanto avrebbe potuto conoscere i fatti dannosi mediante la diligenza esigibile in relazione alle funzioni espletate) o intenzionale-dolosa, di denunciare il danno erariale, derivandone la prescrizione del diritto alla compensazione, risulterà perfezionato l’illecito amministrativo-contabile disciplinato dall’art. 1 comma 3 della l. n. 20 del 1994.

3. Peraltro la disciplina dell’illecito derivante dall’omessa denuncia non presenta neppure alcuna incongruenza rispetto alla prescrizione, come invece sostenuto dalle difese dei convenuti.

Va opportunamente considerato che, ove l’omessa denuncia sia in collegamento con il doloso occultamento del danno, in forza di specifica disposizione normativa al riguardo del dies a quo (art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 14.01.1994, come sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b), della l. n. 639 del 20.12.1996) il termine quinquennale della prescrizione non decorrerebbe anteriormente al disvelamento del fatto dannoso originario (id est: evento di danno), ossia alla conoscenza di esso, aliunde avvenuta, da parte del PM contabile.

In linea concettuale l’omissione dolosa della denuncia è individuabile al cospetto di una condotta, riferita al fatto a monte, non solo dolosa, ma anche gravemente colposa (si pensi al danno derivato da attività materiale, quale quella di circolazione stradale o che richiede l’utilizzo di macchinari).

Nel diverso caso di omissione gravemente colposa della denuncia del fatto proprio dannoso (commesso con colpa grave), il dies a quo del termine quinquennale per la specifica fattispecie legale tipizzata dell’illecito (art. 1, comma 3, della l. n. 20/1994) coincide con il compimento del quinquennio dall’evento di danno.

Da quanto sin qui argomentato risulta che è esigibile in capo al soggetto obbligato alla denuncia secondo l’ordinamento di settore, titolare di una posizione soggettiva differenziata, il comportamento idoneo a rendere effettiva l’azione reintegratoria dell’organo pubblico, anche nel caso in cui a lui sia causalmente riferibile il nocumento, secondo il principio di autoresponsabilità che deve improntare lo svolgimento delle pubbliche funzioni.

Né convince l’argomentazione portata in causa circa un indebito effetto duplicativo della prescrizione nei confronti del soggetto cosiddetto “autodenunciante”.

Infatti, come si è già evidenziato, egli risponde per due distinte violazioni dell’obbligo di servizio, legate causalmente la prima alla attualizzazione dell’evento di danno e la seconda alla omessa segnalazione dell’evento medesimo, che ha determinato la non recuperabilità di esso.

Quindi, in conclusione, le SS.RR. hanno affermato che L’art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 va interpretato nel senso che l’obbligo di denuncia di un danno erariale sussiste anche nell’ipotesi in cui esso si risolva in una autodenuncia del soggetto agente