Sintesi:
Sono due le possibili soluzioni:
1. la norma che riguarda i dirigenti medici, ha carattere speciale rispetto a quella di cui all’ art. 72 commi 7-11bis del d.l. 112/2008 e all’art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010, per cui non si applica nè il limite del turn-over, nè la procedura di autorizzazione. Deve però essere fatta salva la disposizione secondo cui “la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti”;
2. la norma che riguarda i dirigenti medici, deve convivere con art. 72 commi 7-11bis del d.l. 112/2008 e all’art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010, per cui è fatta salva la discrezionalità dell’amministrazione, nonchè la procedura di autorizzazione e il limite del turn-over.
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