Il DL 44/2023 ha modificato (vedremo come) la disciplina dell’attività libero professionale e di consulenza dei professori e ricercatori a tempo pieno. A volte la notizia è passata inosservata, in altri casi qualche commentatore ha parlato di abrogazione dei limiti all’attività professionale e liberalizzazione della stessa. Vedremo che non è così, e che, più che altro, sono state recepite le indicazioni provenienti dalle sezioni d’Appello della Corte dei Conti.
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Il medico di medicina generale (MMG) che supera le 5 ore settimanali di attività libero professionali, arreca un danno erariale
L’attività professionale è sempre vietata ai professori a tempo pieno, a prescindere dalla natura degli incarichi
Un medico percepisce 2.300 euro in 4 anni in base ad una convenzione di libera professione scaduta: condannato a risarcire 32.000 euro.
In caso di prestazioni non autorizzate il dolo omissivo fa slittare la prescrizione del danno erariale
Il tariffario della libera professione si concorda, non si può imporre
Corte di Cassazione, ordinanza n 8779 del 17 marzo 2022
Continue readingConfermato che allo specializzando è preclusa qualsiasi attività professionale e ogni rapporto convenzionale con il SSN
28 visite in 4 anni costano al medico 25.000 euro di danno erariale
Il lavoro part-time consente solo attività libero–professionali, non già quelle imprenditoriali
La violazione dell’esclusività è reato, nonché danno erariale per diverse voci
Il medico in extramoenia deve chiedere l’autorizzazione per attività extra non sanitarie
In caso di attività non autorizzate le somme percepite devono essere riversate all’amministrazione di appartenenza con gli interessi calcolati dal momento della percezione
La libera professione esercitata mediante uno schermo societario, comporta danno erariale per l’indennità di esclusività (e la condanna penale)
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 255 del 29 aprile 2019
“Dirotta” pazienti al proprio studio: condannato a pagare 50.000 euro, di cui 36.000 determinati in via presuntiva
L’IRAP è dell’ASL, perchè l’intramoenia è attività dell’ASL
Corte di Cassazione, ordinanza n 15898 del 26 giugno 2017
Secondo un medico che aveva presentato ricorso per il rimborso dell’IRAP, la Commissione regionale aveva errato laddove aveva ritenuto che l’attività libero-professionale intramuraria sia attività sanitaria svolta dall’aziende sanitarie locali mentre era l’attività libero professionale svolta dal medico ad essere assoggettata, seppur illegittimamente, all’imposizione IRAP e non quella dell’azienda sanitaria. Continue reading