Corte di Cassazione, sentenza n. 26908 del 16 ottobre 2024
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La Corte dei Conti certifica positivamente l’ipotesi di CCNL delle funzioni centrali, ma attenzione alle coperture assicurative
Rimborso spese legali e CCNL Sanità: per la Corte dei Conti è indispensabile la preventiva comunicazione del legale.
Legittimo il raddoppio dell’indennità per i turni di disponibilità eccedenti il limite contrattuale
Spetta il rimborso spese per il patrocinio legale ai dipendenti in conflitto di interessi, ma assolti? E i CCNL?
Il quesito che oggi ci poniamo è: se un dipendente è accusato di aver compiuto un reato contro l’amministrazione di appartenenza (p.es.: un caso di corruzione), e se al termine del procedimento è assolto, ha diritto lo stesso al rimborso delle spese legali?
Continue readingCCNL Funzioni locali e progressioni fra le aree: i provvedimenti disciplinari diventano “eterni”
E’ stata firmata la preintesa del CCNL Funzioni Locali 2019-2021. Nella bozza circolata sulle principali testate italiane, si nota una particolarità.
Continue readingÈ danno erariale la corresponsione di emolumenti non previsti dalla contrattazione collettiva
I contratti stipulati dall’ARAN non hanno efficacia cogente in Sicilia
L’attribuzione di trattamenti economici solo se previsti nel contratto collettivo, a prescindere anche da atti dell’ente
Gli aumenti dei rinnovi contrattuali continuano ad essere fuori dai tetti di finanza pubblica
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, DEL 121/2018/PAR Continue reading
Le posizioni organizzative “vecchie” possono continuare, o essere istituite, fino al 20 maggio 2019
Gli incrementi dei nuovi CCNL non possono far aumentare il fondo
L’ingegnere capo del Comune con la quinta elementare
Ipotesi di CCNL Funzioni Locali del 21 febbraio 2018
Cetto La Qualunque in un suo “comizio”, diceva:” Ho nominato mio cognato Ingegnere capo del Comune e mi hanno detto”ma ha la quinta elementare”, e vabbè, che vuol dire?”.
Ora, con il nuovo CCNL degli enti (funzioni) locali questo può diventare realtà.
Infatti l’ipotesi di CCNL Funzioni Locali approvato il 21 febbraio, all’art. 13 rubricato “Area delle posizioni organizzative”, recita:
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
La categoria B, esemplificando, è quella a cui si accede con il titolo di studio della terza media, anche per chiamata tramite il vecchio “ufficio di collocamento”. Fino a gennaio 2010, era anche possibile il passaggio per selezione interna alla categoria B dalla categoria A, per la quale categoria si accede anche con la licenza elementare conseguita anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Le posizioni organizzative, com’è noto, sostanzialmente attribuiscono la responsabilità di un ufficio, di livello inferiore a quello dirigenziale.
Quindi, nei piccoli Comuni, in caso di mancanza di dipendenti di categoria D (personale laureato), è possibile attribuire la responsabilità di un ufficio ad un dipendente di categoria B (terza media), che potrebbe, in alcuni casi, addirittura avere come titolo di studio la licenza elementare.
Ora, tralasciando l’ipotesi (di scuola) della licenza elementare, è facile avvedersi dell’assurdità di tale disposizione. Per quanta esperienza, buona volontà, corsi di aggiornamento possa aver frequentato un dipendente con la licenza media, sarà inadeguato a ricoprire il ruolo di responsabile di un ufficio tecnico o di un ufficio urbanistica di un Comune, per quanto piccolo tale Comune sia.
Quindi, ancora una volta, Cetto La Qualunque non ha fatto una battuta, ma semplicemente una profezia.
Ora aspettiamo il primo “dirigente capo” con la licenza media (o elementare!!).
Nel giudizio di Cassazione, i CCNL del pubblico impiego devono essere depositati, … anzi no; è la riposta definitiva
Già il 4 novembre avevamo leggi tutto …
Nel giudizio di Cassazione, i CCNL del pubblico impiego devono essere depositati, … anzi no.
Con la sentenza n. 15815 del 6 luglio 2009 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ha stabilito che nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, va riferito alla contrattazione collettiva del settore pubblico e privato.
Pochi mesi dopo, la Suprema Corte, stavolta a Sezioni Unite, con ordinanza n. 21558 del 12 ottobre 2009 ha stabilito invece che l’omessa produzione del contratto collettivo di lavoro pubblico, non determina l’improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., non applicandosi tale disposizione del codice di rito ai contratti collettivi di diritto pubblico.