E’ efficace l’obbligo per enti e operatori sanitari di registrare i dispositivi medici: sanzioni fino a 24.500 euro

L’art. 15 comma 1 del d.lgs. 137/2022 stabilisce che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari sono tenuti a registrare e conservare l’identificativo unico del dispositivo (UDI) dei dispositivi medici impiantabili di classe III che hanno ricevuto e fornito per quindici anni.
Il DM Salute dell’11 maggio 2023 stabilisce che le disposizioni si applicano decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, e tale termine è il 15 gennaio 2024.
L’art. 27 comma 30 del decreto legislativo stabilisce infine che L’istituzione sanitaria e l’operatore sanitario che violano l’articolo 27, paragrafo 9, primo comma, del regolamento, e l’articolo 15, comma 1, del presente decreto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.500 euro.

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Introdotta la compensazione legale tra debiti e crediti per recuperare il payback dei dispositivi medici

Già abbiamo detto del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, che ha operato la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cfr https://iusmanagement.org/2022/09/20/le-aziende-produttrici-di-dispositivi-medici-devono-dare-2-miliardi-allo-stato-anni-dal-2015-al-2018/)

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