L’ingegnere capo del Comune con la quinta elementare

Ipotesi di CCNL Funzioni Locali del 21 febbraio 2018

Cetto La Qualunque in un suo “comizio”, diceva:” Ho nominato mio cognato Ingegnere capo del Comune e mi hanno detto”ma ha la quinta elementare”, e vabbè, che vuol dire?”.
Ora, con il nuovo CCNL degli enti (funzioni) locali questo può diventare realtà.

Infatti l’ipotesi di CCNL Funzioni Locali approvato il 21 febbraio, all’art. 13 rubricato “Area delle posizioni organizzative”, recita:
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

La categoria B, esemplificando, è quella a cui si accede con il titolo di studio della terza media, anche per chiamata tramite il vecchio “ufficio di collocamento”. Fino a gennaio 2010, era anche possibile il passaggio per selezione interna alla categoria B dalla categoria A, per la quale categoria si accede anche con la licenza elementare conseguita anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Le posizioni organizzative, com’è noto, sostanzialmente attribuiscono la responsabilità di un ufficio, di livello inferiore a quello dirigenziale.
Quindi, nei piccoli Comuni, in caso di mancanza di dipendenti di categoria D (personale laureato), è possibile attribuire la responsabilità di un ufficio ad un dipendente di categoria B (terza media), che potrebbe, in alcuni casi, addirittura avere come titolo di studio la licenza elementare.

Ora, tralasciando l’ipotesi (di scuola) della licenza elementare, è facile avvedersi dell’assurdità di tale disposizione. Per quanta esperienza, buona volontà, corsi di aggiornamento possa aver frequentato un dipendente con la licenza media, sarà inadeguato a ricoprire il ruolo di responsabile di un ufficio tecnico o di un ufficio urbanistica di un Comune, per quanto piccolo tale Comune sia.
Quindi, ancora una volta, Cetto La Qualunque non ha fatto una battuta, ma semplicemente una profezia.

Ora aspettiamo il primo “dirigente capo” con la licenza media (o elementare!!).

Servizi legali attribuiti da un Comune: i requisiti

Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 131/2017/VSGO
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, anche il singolo incarico di patrocinio legale dev’essere inquadrato come appalto di servizi, affidato nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del citato d.lgs. E’ legittima la redazione di elenchi di operatori qualificati articolati in settori di competenza. Costituiscono criticità:
– il mancato inserimento degli incarichi di patrocinio e di consulenza legale nel documento unico di programmazione o in altro atto di programmazione;
– il mancato o incompleto regolamento per la costituzione dell’Albo di professionisti;
– il ricorso all’affidamento diretto;
– la mancanza di una previa valutazione di congruità del preventivo;
– il ricorso frequente alla transazione