Nessuna esenzione per gli immobili non strettamente connessi ad un’attività religiosa

Corte di Giustizia UE, (Grande Sezione), Sentenza del 27 giugno 2017, causa C‑74/16,
La Corte interpreta l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel senso che, osta al riconoscimento del beneficio di esenzione fiscale ad una congregazione appartenente ad una Chiesa cattolica per opere realizzate in un immobile destinato all’esercizio di attività prive di finalità strettamente religiose. Incombe sul giudice del rinvio la verifica delle circostanze e della misura secondo le quali l’attività risulta essere di natura economica.

L’uso istituzionale dell’immobile non deve essere quotidiano, per godere dell’esenzione ICI

​CTR Lombardia, Sentenza n. 1590 del 7 aprile 2017

Il Supremo Collegio ha reiteratamente statuito che l’esenzione “per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti,  ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato”. (Cass. n. 20577/2005 e n. 14094/2010).

La stessa Corte di Cassazione ha stabilito che il perseguimento delle finalità pubbliche viene meno solo ove sia estinto il nesso teleologico tra immobile e fine istituzionale. Ovviamente, la prova che deve darsi dell’impiego a fini pubblici non deve avere soltanto un profilo formale, ma estendersi al dato sostanziale, ovvero si deve dar prova che l’immobile sia destinato con costanza ed effettività all’uso istituzionale.

La CTP, in primo grado, sulla base di accurata analisi condotta sulla documentazione prodotta dal ricorrente Ministero, ha ritenuto lo svolgimento di regolare e continuativa attività addestrativa di carattere militare nell’area de qua.

Ed è di per sé impossibile pretendere che l’utilizzo dell’immobile avvenga in modo quotidiano, poiché è comune massima di esperienza che ogni bene destinato all’uso pubblico può, per alcuni periodi della settimana (o in occasione di festività, ad esempio ulteriore) essere di fatto non impiegato, senza che ciò pregiudichi o metta in dubbio le finalità cui tali immobili sono adibiti.