Agenzia delle Entrate, Risposta n. 466 del 21/09/2022
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L’applicazione dell’IVA alle prestazioni della farmacia dei servizi
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 60/E del 12/05/2017
Alle prestazioni sanitarie rese all,interno delle farmacie, si applica il regime IVA e gli obblighi di certificazione come segue:
a) Prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari: nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal medico o pediatra e rese da operatori socio-sanitari, da infermieri e da fisioterapisti, deve ritenersi soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo funzionale all’esenzione da IVA (in senso conforme la citata risoluzione n. 128/E del 2011).
b) Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: Ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell ’ ambito dell ’ autocontrollo siano e seguite direttamente dal paziente tramite apparecchia ture automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario , viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l ’ esenzione IVA
c) Prestazioni di supporto all ’ utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello: esse sono così descritte dall ’ articolo 1, comma 2, lettera d) , del D.Lgs. n. 1 53 del 2009: ” la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico – terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatr i di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l ’ inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; “. Qualora, nel caso di specie, i servizi in questione siano prescritti da medici o pedia tri ed erogati ” anche ” avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell ’ articolo 3 del D.M. 16 dicembre 2010, appare soddisfatto l ’ enunciato duplice requisito oggettivo e soggettivo, con la conseguente applicabilità dell ’ esenzione IVA.
d) Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti: si conferma che tale servizio – disciplinato dagli articoli 3 e 9 del D.M. 8 luglio 2011 – è soggetto all ’ imposta ad aliquota ordinaria, ai sensi dell ’ articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972