La perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero, è solo per gli impieghi governativi

Corte di Cassazione, sentenza n. 25318 del 24 agosto 2022

La fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all’accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell’art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell’art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l’assunzione di pubbliche funzioni all’estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell’avvenuto svolgimento all’estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.

Incarichi a pensionati di direttore di un’ASL o direttore generale di un Comune o amministratore di una società pubblica: facciamo il punto della normativa

L’aggiornamento del 15/09/2022 riguarda sentenza della Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 328 del 1 agosto 2022, in cui si è stabilito l’illegittimità della spesa per un incarico di direttore sanitario ad un medico in pensione.

L’aggiornamento del 07/10/2022 riguarda la sentenza della Corte Costituzionale del 05/10/2022

Continue reading