Corte di Cassazione, sentenza n. 11160 del 9 maggio 2018 Continue reading
Tag Archives: licenziamento disciplinare
E’ lecito registrare le conversazioni con i colleghi, per scopi strettamente correlati alla difesa dei propri diritti. Quindi il licenziamento è illegittimo
La contestazione disciplinare deve indicare i fatti essenziali su cui si fonda l’addebito
L’immediatezza della contestazione è elemento costitutivo del licenziamento, ma si deve tener conto del tempo necessario agli accertamenti
In un licenziamento, la posta elettronica tradizionale è una prova liberamente valutabile dal giudice
Il dipendente pubblico deve timbrare anche gli “allontamenti intermedi”, sempre che economicamente apprezzabili
E’ consentita la rinnovazione di un licenziamento annullato per vizio di forma
Il licenziamento tardivo dà luogo a tutela indennitaria e non reale, a meno che i termini del procedimento disciplinare non siano espressamente disciplinati dal contratto collettivo
L’instaurazione di un rapporto di lavoro è sempre incompatibile con il pubblico impiego, anche se non è stato pagato per inadempimento del datore di lavoro
La contestazione tardiva determina la nullità del licenziamento
La falsa timbratura può essere provata per presunzioni
Può essere giustificato il licenziamento del lavoratore anche in caso di piccolo furto, poichè può essere sintomatico di futuri comportamenti
Non integra giusta causa di licenziamento la mera denuncia penale del lavoratore, a meno che non risulti la calunnia
Non può invocarsi la prescrizione del danno erariale, se vi è stato un atteggiamento doloso alterando l’orario di lavoro
Licenziamento illegittimo se la condotta non è univocamente addebitabile al lavoratore
Corte di Cassazione, sentenza n. 17736 del 18 luglio 2017
La sentenza di prime cure aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento in quanto non risultava dimostrata “l’univoca riconducibilità dell’azione alla ricorrente”, in altre parole per non esserci la prova che avesse commesso il fatto addebitato.La nozione di “insussistenza del fatto contestato” ai fini dell’applicabilità della tutela di cui al quarto comma dell’art. 18 della I. n. 300 del 1970, così come modificato dall’art. 1, co. 42, I. n. 92 del 2012, è stato precisato da plurime pronunce di questa Corte (da ultimo v. Cass. n. 13178 del 2017, con la giurisprudenza ivi richiamata; in particolare v. Cass. n. 10019 del 2016 che equipara ai casi di condotta materialmente inesistente anche quelli “di condotta che … non sia imputabile al lavoratore stesso”), sicché in tale comma va sussunta, per ragioni logiche prima che giuridiche, la fattispecie di condotta addebitata a soggetto che non vi è prova che l’abbia commessa, risultando irnplausibile che possa riconoscersi responsabilità disciplinare per un fatto fenomenicamente accaduto ma non attribuibile al lavoratore al quale è stato contestato.