Decreto semplificazioni: per le notifiche validi tutti gli indirizzi, non solo REGINDE

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale

L’articolo 28 indica come validi per notificazioni e comunicazioni in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, anche gli elenchi che la giurisprudenza, non senza oscillazioni, aveva ritenuto non validi, ed in particolare:

-Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

– Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese

– Anagrafe nazionale della popolazione residente -ANPR del CAD

– registro delle imprese corredato dagli indirizzi PEC o analogo indirizzo di posta elettronica

– registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia

Si prevede inoltre che in caso di mancata indicazione nell’elenco di indirizzi PEC, la notificazione degli atti alle pubbliche amministrazioni (in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale) è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di cui all’articolo 6-terdel CAD

La relata di notifica dell’agente postale fa fede fino a querela di falso

Corte di Cassazione, sentenza n. 3241 del 11 febbraio 2020

La Suprema Corte è costante nell’affermare che la relazione di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, così come l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un’attività compiuta, in proprio o per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale in forza dell’art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l’incarico. Ne consegue che l’avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall’agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del 2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, Cass.2058/2019, Cass. 8082/2019). La Commissione tributaria regionale ha correttamente dato applicazione a tale principio considerando l’avviso di ricevimento contestato atto pubblico con fede privilegiata impugnabile solo attraverso il procedimento di querela di falso.