Nessun incarico ai politiciiiii

Corte dei Conti, Deliberazione n. 11/SEZAUT/2017/QMIG

Antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, resta fermo il principio interpretativo affermato dalla giurisprudenza contabile che esclude che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per “lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo”, fatta eccezione unicamente per quelli ex lege di cui alla deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG. Il principio di gratuità trova applicazione a prescindere dalla dimensione dell’ente in cui la carica elettiva è svolta. Detto principio si applica anche nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico e, in mancanza di una specifica distinzione normativa, anche per gli “incarichi” di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 

E’ confermato: ai politici le PP.AA. non possono pagare nessun incarico, comunque denominato, con la sola esclusione dei revisori.

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 131 n. 131/2017/PAR dep 2 marzo 2017
Già la Sezione Autonomie ha infatti ritenuto di non doversi discostare dall’orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo Continue reading