L’inadempimento contrattuale e l’omessa informazione al cliente sullo stato della pratica costituiscono illeciti deontologici di carattere permanente

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 25 giugno 2022

In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima.

Una violazione deontologica deve essere considerata di carattere istantaneo se la lesione avviene, si consuma e diviene irreparabile già con la commissione del fatto dannoso, mentre è invece di carattere permanente se il pregiudizio al valore protetto cessa col venir meno della condotta.

Conseguentemente, il mancato pagamento di somme dovute a terzi così come l’omessa informazione al cliente sullo stato della pratica costituiscono illeciti permanenti/continuati in quanto omissivi.