Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Circolare del 21 aprile 2022, n. 4336
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Per una transazione della PA è sempre necessaria la forma scritta “ad substantiam”, non potendosi invocare un’interpretazione per “facta concludentia”
Il sistema antiriciclaggio della PA è (obbligatorio e) fondamentale per il PNRR, ma solo l’1% degli enti pubblici ce l’ha.
UIF della Banca d’Italia, newsletter n. 1/2022
Nell’ambito delle modifiche alla normativa antiriciclaggio introdotte nel 2017 (art. 10 del d.lgs. 231/2007) vengono previsti doveri di collaborazione a carico degli uffici della PA che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo in procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, di procedure di appalto o di procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari.
L’inosservanza delle previsioni sopra richiamate, assume rilievo ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.
Al 30 novembre 2021 risultavano iscritti al sistema 151 Uffici della PA, circa l’1% delle PA esistenti.
L’avvio della fase operativa del PNRR rende, ancor più necessario che le PA accrescano la loro sensibilità per evitare che le risorse pubbliche vengano di fatto sottratte alla loro destinazione e che l’intervento di supporto rappresenti l’occasione per un rafforzamento delle mafie e dell’infiltrazione criminale nell’economia.
Al pari delle segnalazioni di operazioni sospette delle banche, anche le comunicazioni della PA devono essere il frutto di valutazioni in ordine alla possibilità che le operazioni osservate siano connesse a fondi provenienti o destinati a attività criminose. A tal fine, le PA devono adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative. Per assistere gli Uffici della PA in queste valutazioni, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che interessano le PA
Già nel 2018, la UIF, aggiornando e ampliando precedenti disposizioni, ha definito un primo set di indicatori per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette da parte degli Uffici della PA e favorire per l’emersione di contesti meritevoli di approfondimento.
Poche sono state le comunicazioni ricevute nel 2021, e la maggior parte di esse è stata trasmessa da Uffici della Pubblica amministrazione centrale (oltre il 75%).
Sicurezza siti web della Pa: la situazione non migliora
L’AGID ricorda alle PA che possono acquisire solo servizi cloud qualificati
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale e’ stata pubblicata la determina n. 419 del 22 settembre 2020 recante «Chiarimenti applicativi in merito alle circolari AGID nn. 2 e 3 del 9 aprile 2018, recanti i criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA e dei servizi SaaS per il Cloud della PA».
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