Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 97 del 27 maggio 2024
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Nel pubblico impiego non esiste un principio di irripetibilità dell’indebito (nemmeno dopo sentenza CEDU), e il diritto della PA si prescrive in dieci anni (fattispecie in materia di assegno ad personam)
La definizione agevolata dinanzi alla Corte dei Conti non preclude l’azione di ripetizione d’indebito
La ripetizione di indebito deve tener conto dell’esigibilità concreta della somma, ma inesigibilità non significa irripetibilità
L’avvenuta detrazione dell’IVA non impedisce la ripetizione di quella corrisposta indebitamente
Assume con la qualifica D3 un lavoratore interinale senza laurea: è danno erariale e il dirigente paga la differenza di stipendio
Esibisce una falsa laurea. Scoperto dopo 26 anni, è condannato a restituire tutti gli stipendi
Se l’incarico di RUP è affidato in difetto di competenza tecnica, è nullo e i compensi sono da restituire
In caso di falso sui procedimenti penali pendenti, le retribuzioni sono erogate sine titulo
Dopo CEDU e Consiglio di Stato, anche la Cassazione mette in dubbio le norme su ripetizione di indebito e prescrizione decennale
Il danno erariale è attuale anche se non è prescritta l’azione di ripetizione dell’indebito
Per il recupero di un’erogazione indebita per false dichiarazioni, la prescrizione comincia a decorrere da quando si accerta l’illegittimità
Sezioni Riunite della Corte dei Conti: in caso di prestazioni extra non autorizzate, si devono restituire i compensi al lordo delle ritenute
Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n 13 dell’11 ottobre 2021
La Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, danno soluzione al quesito posto con ordinanza di deferimento della Sezione I giurisdizionale centrale d’appello n. 28/2021, depositata il 6 luglio 2021, enunciando il seguente principio di diritto:
“In ipotesi di danno erariale conseguente all’omesso versamento dei compensi di cui all’art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile”.