Garante per la riservatezza dei dati personali, provvedimento del 4 luglio 2024
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Alcune novità per le prenotazioni e la disdetta delle prestazioni sanitarie dopo il decreto “liste d’attesa”
Il provvedimento in questione è il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. Dal lato utente/cittadino, le maggiori novità sono previste dall’articolo 3, che reca “Disposizioni per l’adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie”.
Qui esamineremo alcune novità, senza pretesa di esaustività, ed in particolare
- tempi certi e omogenei per la disdetta delle prenotazioni;
- importi non eccessivi da pagare in caso di mancata disdetta;
- il diritto di essere avvisati nell’imminenza dell’appuntamento e un sistema telematico di disdetta
Le sanzioni dell’ANAC nel nuovo codice appalti hanno un reale potere deterrente?
Nel nuovo codice degli appalti le sanzioni che ANAC può comminare sono illustrate all’articolo 222, che delinea il ruolo dell’Autorità.
Continue readingTrasparenza: la delibera come unica sanzione
Applicabile anche funzionari e dirigenti la sanzione per mancata razionalizzazione delle partecipate comunali
E’ legittimo il procedimento disciplinare basato su un messaggio di whatsapp rivelato all’ente da chi lo ha ricevuto
La quantificazione precisa dei costi di gestione amministrativa è essenziale per la legittimità del corrispettivo addebitato.
Confermata la sanzione alle Big Four per condotta anticoncorrenziale
L’ASL proroga illegittimamente il contratto, e il TAR commina una sanzione di 86.000 euro
In caso di attività incompatibili, la decadenza dal pubblico impiego non ha natura sanzionatoria, e la restituzione degli emolumenti ha solo natura risarcitoria
La sanzione per attività non autorizzate è diversa dall’azione risarcitoria della Procura presso la Corte dei Conti
Sanzione di 206 euro per chi viola la quarantena. E’ adeguata?
Il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, stabilisce all’art. 3 comma 4 che “ il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”.
Il citato articolo del codice penale stabilisce a sua volta che
“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”
La tecnica del rinvio a norme già esistenti, oltre che spesso tautologico (cioè non aggiunge nulla) e solo semplicemente esplicativo, è un antico vizio italico. Spesso, cioè, all’interno di provvedimenti che si autodichiarano “innovativi”, “di riforma”, “di emergenza”, che quindi tendenzialmente dovrebbero introdurre delle novelle normative, si fa un semplice rinvio a norme preesistenti con degli “effetti collaterali”: 1) non si innova nulla; 2) si usa un linguaggio poco chiaro, fatto di una serie di rinvii normativi, che rendono difficile la lettura della norma sia agli operatori del diritto, sia ai cittadini; 3) spesso i rinvii sono parziali, nel senso che rinviano a parte delle norme già esistenti, per cui comincia il “circo delle interpretazioni”.
In casi eccezionali come un’emergenza epidemiologica, è certamente possibile prevedere delle norme eccezionali, quali, per esempio, l’arresto in flagrante dei soggetti positivi che violano la quarantena (ad oggi non è possibile), e successivamente gli arresti domiciliari per gli stessi soggetti.
Le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria potrebbero trovarsi in difficoltà se qualcuno pensasse di violare la quarantena, poichè nei casi in cui è prevista la pena dell’arresto fino a tre mesi, non è possibile ricorrere alla misura precautelare dell’arresto in flagranza, possibile solo per reati più gravi. Anche il fermo di polizia sembrerebbe non applicabile. Infatti il fermo di polizia, che comunque non può eccedere le 96 ore, è previsto solo per i casi in cui la sanzione del delitto è non inferiore nel minimo a due anni. Nel caso in questione siamo a tre mesi.
L’arresto previsto dalla norma è quello di arresto-pena, non di arresto come misura precautelare. In sintesi, se io sono un soggetto positivo, vengo messo in quarantena con divieto di allontanarmi, ma me ne frego e sulla mia strada trovo la polizia, questi non mi possono arrestare!
Solamente interpretando alcune norme di chiusura che si applicano per casi residuali e/o altre norme (per esempio i reati di strage, epidemia dolosa), la polizia giudiziaria potrebbe procedere all’arresto. Sono, è da dire subito, però casi estremi, perchè i reati citati sono puniti con l’ergastolo, che, forse, è una reazione ordinamentale eccessiva per chi viola la quarantena.
Per la serenità degli operatori del diritto, anche al fine di evitare pericolosi “ondeggiamenti” di diritto, sarebbe meglio prevedere una norma speciale che consenta l’arresto in flagranza e la misura degli arresti domiciliari, evitando di prevedere pena che possono variare, allo stato attuale, da euro 206 (inosservanza degli atti dell’autorità) fino all’ergastolo (epidemia dolosa).