In caso di attività incompatibili, la decadenza dal pubblico impiego non ha natura sanzionatoria, e la restituzione degli emolumenti ha solo natura risarcitoria

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 65 del 12 maggio 2020
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Sanzione di 206 euro per chi viola la quarantena. E’ adeguata?

Il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6,  recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, stabilisce all’art. 3 comma 4 che “ il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”.
Il citato articolo del codice penale stabilisce a sua volta che
“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”

La tecnica del rinvio a norme già esistenti, oltre che spesso tautologico (cioè non aggiunge nulla) e solo semplicemente esplicativo, è un antico vizio italico. Spesso, cioè, all’interno di provvedimenti che si autodichiarano “innovativi”, “di riforma”, “di emergenza”, che quindi tendenzialmente dovrebbero introdurre delle novelle normative, si fa un semplice rinvio a norme preesistenti con degli “effetti collaterali”: 1) non si innova nulla; 2) si usa un linguaggio poco chiaro, fatto di una serie di rinvii normativi, che rendono difficile la lettura della norma sia agli operatori del diritto, sia ai cittadini; 3) spesso i rinvii sono parziali, nel senso che rinviano a parte delle norme già esistenti, per cui comincia il “circo delle interpretazioni”.

In casi eccezionali come un’emergenza epidemiologica, è certamente possibile prevedere delle norme eccezionali, quali, per esempio, l’arresto in flagrante dei soggetti positivi che violano la quarantena (ad oggi non è possibile), e successivamente gli arresti domiciliari per gli stessi soggetti.
Le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria potrebbero trovarsi in difficoltà se qualcuno pensasse di violare la quarantena, poichè nei casi in cui è prevista la pena dell’arresto fino a tre mesi, non è possibile ricorrere alla misura precautelare dell’arresto in flagranza, possibile solo per reati più gravi. Anche il fermo di polizia sembrerebbe non applicabile. Infatti il fermo di polizia, che comunque non può eccedere le 96 ore, è previsto solo per i casi in cui la sanzione del delitto è non inferiore nel minimo a due anni. Nel caso in questione siamo a tre mesi.

L’arresto previsto dalla norma è quello di arresto-pena, non di arresto come misura precautelare. In sintesi, se io sono un soggetto positivo, vengo messo in quarantena con divieto di allontanarmi, ma me ne frego e sulla mia strada trovo la polizia, questi non mi possono arrestare!
Solamente interpretando alcune norme di chiusura che si applicano per casi residuali e/o altre norme (per esempio i reati di strage, epidemia dolosa), la polizia giudiziaria potrebbe procedere all’arresto. Sono, è da dire subito, però casi estremi, perchè i reati citati sono puniti con l’ergastolo, che, forse, è una reazione ordinamentale eccessiva per chi viola la quarantena.
Per la serenità degli operatori del diritto, anche al fine di evitare pericolosi “ondeggiamenti” di diritto, sarebbe meglio prevedere una norma speciale che consenta l’arresto in flagranza e la misura degli arresti domiciliari, evitando di prevedere pena che possono variare, allo stato attuale, da euro 206 (inosservanza degli atti dell’autorità) fino all’ergastolo (epidemia dolosa).