Corte di Cassazione, sentenza n. 2980 del 7 febbraio 2020
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Tag Archives: sentenza cassazione
Se non sono rispettate le procedure concorsuali previste dalla legge e dai contratti collettivi, non si può pretendere il trattamento economico relativo.
L’intervento del Comitato dei Garanti è necessario solo per la responsabilità dirigenziale, non disciplinare
Se il posto è vacante e disponibile al 31 dicembre, sulla scadenza della supplenza non decide il dirigente scolastico
L’aggravante del “metodo mafioso” non presuppone necessariamente un’associazione mafiosa
Accedere al computer lasciato incustodito dal collega ? E’ giusta causa di licenziamento
Per i tributi regionali e locali vale ancora l’indicazione a stampa del responsabile dell’atto di accertamento
Se l’amministrazione sta in giudizio a mezzo di un funzionario (non avvocato), non spetta l’onorario (giudizi ante 2012)
La falsa dichiarazione per il RDC è sempre reato, a prescindere dalla rilevanza del reddito omesso
L’irregolarità della tenuta della cartella clinica fa presumere la colpa della struttura sanitaria
Il mancato superamento del periodo di prova, pregiudica anche un successivo incarico nella PA
La stabilizzazione non si applica a un dipendente che ha già un rapporto di lavoro stabile con un’altra PA
Gli immobili delle aziende sanitarie producono reddito fondiario
La distinta contabile delle farmacie non equivale a costituzione in mora
La relata di notifica dell’agente postale fa fede fino a querela di falso
Corte di Cassazione, sentenza n. 3241 del 11 febbraio 2020
La Suprema Corte è costante nell’affermare che la relazione di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, così come l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un’attività compiuta, in proprio o per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale in forza dell’art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l’incarico. Ne consegue che l’avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall’agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del 2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, Cass.2058/2019, Cass. 8082/2019). La Commissione tributaria regionale ha correttamente dato applicazione a tale principio considerando l’avviso di ricevimento contestato atto pubblico con fede privilegiata impugnabile solo attraverso il procedimento di querela di falso.