Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 80 del 23 aprile 2020
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Con la sentenza n. 61 depositata il 10 aprile 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016, che prevedeva, tra l’altro, il danno all’immagine della pubblica amministrazione da parte del dipendente assenteista, nella misura predeterminata di almeno sei mensilità.
La Corte ha ritenuto che non fosse presente nella legge delega la possiblità di introdurre modalità di stima e quantificazione del danno all’immagine, poichè così si è costituita una un’autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega.
Purtroppo la decisione non coglie di sorpresa, perchè già prima dell’emanazione del decreto legislativo la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato avevano espresso forti dubbi sulla disposizione ora dichiarata illegittima.
Infatti la Corte dei Conti, nel, documento per l’audizione del 16 maggio 2016, al punto “6. Il danno all’immagine dell’amministrazione”, aveva dichiarato:” Le previsioni di cui si parla, per quanto in astratto condivisibili, ineriscono, tuttavia, a una materia – la responsabilità amministrativa e la relativa giurisdizione – decisamente estranea all’ambito oggettivo della legge di delega, né si può dire che esse si pongano “in coerente sviluppo” e in una logica di “completamento” con le scelte del legislatore delegante, così legittimando – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (v., fra le altre,
Corte cost. n. 219/2013 4 ) – l’intervento del legislatore delegato”
Analoga osservazione era stata pure formulata dal Consiglio di Stato nel suo parere parere n. 864/2016:” Il punto, che però qui rileva, è se una procedura così come formalmente e puntualmente disciplinata dal comma 3-quater rientri o meno nell’ambito del potere delegato al Goveno dal legislatore delegante.
Sotto il profilo del rispetto della delega e del criterio direttivo fissato dall’articolo 17, comma 1, lett. s), della legge delega, la Sezione nutre invero seri dubbi in ordine alla compatibilità con essi della disposizione in esame.”
Quindi, dovrebbe essere evidente che in uno Stato democratico e di diritto i decisori politici non possono emanare provvedimenti che costituiscono uno “strappo” all’ordinamento giuridico esistente, pena, come in questo caso, disordine e incertezza normativa.