Il diritto all’insegnante di sostegno non può essere subordinato alla disponibilità di risorse economiche

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2023 del 3 maggio 2017
Il provvedimento finale del dirigente scolastico (Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 704, cit.) :
– deve tenere conto della «gravità dell’handicap … così come accertato dall’apposito organo collegiale»;
 – non può tenere conto soltanto delle «difficoltà connesse al numero degli alunni in situazione di handicap»;
– non può rendere «prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave»;
– non si può basare su «un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno in deroga, sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione».
Il Collegio ritiene di condividere e di fare proprie le affermazioni di principio, contenute nelle sopra citate sentenze della Sezione n. 704 del 2015 e n. 2231 del 2010.