Lo stato di emergenza dichiarato a gennaio dal Governo per sei mesi, e in procinto di essere prorogato di altri sei mesi, ha dato il via alla gestione dell’emergenza da COVID-19.
Da quel momento vi è stata l’adozione di una pletora di provvedimenti, non sempre organici e spesso limitanti le libertà personali (libertà di circolazione, libertà di impresa, ecc…). Ma lo “stato di emergenza” cosa è realmente? E, soprattutto, cosa prevede?
Innanzitutto vi è da dire che la nostra Costituzione non prevede lo “stato di emergenza”, se non per una guerra (Cost. art. 78 “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”). Ciò porta con sè delle conseguenze importantissime: nessuno stato di emergenza, diverso dallo “stato di guerra”, può giustificare provvedimenti in deroga alle norme costituzionali. Quindi tutti i diritti civili, politici, le libertà individuali, i rapporti e le competenze istituzionali devono rimanere inalterati, e non possono subire modifiche. Ciò significa, per esempio, che la mia libertà personale può essere limitata solo nelle forme previste dalla Costituzione (per legge o per provvedimento dell’autorità giudiziaria), oppure che le leggi le continua a fare il Parlamento, o, ancora, che le Regioni conservano la loro autonomia per le materia di competenza esclusiva regionale.
Ma allora, a cosa serve lo “stato di emergenza” se non a dare “poteri speciali” al Governo?
Per comprendere meglio ci può aiutare il primo capoverso del preambolo della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio:” Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera c), e l’articolo 24, comma 1”
Il decreto legislativo citato è il “Codice della protezione civile”, cioè quel “corpus” di norme che disciplinano l’agire della Protezione Civile.
L’art. 7 comma 1 divide le emergenze in quelle che possono essere fronteggiate in via ordinaria (lett. a), quelle che devono essere coordinate dalle Regioni (lett. b) e quelle nazionali, che prevedono un coordinamento nazionale (lett. c), cioè il caso della pandemia da COVID-19.
L’art. 24, trattando delle emergenze nazionali, dispone al comma 1 “Al verificarsi degli eventi che,…presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), …. il Consiglio dei ministri, …delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale “.
Ma quale può essere la durata massima? Il comma 3 dispone che non puo’ superare i 12 mesi, ed e’ prorogabile per non piu’ di ulteriori 12 mesi. E qui la prima sorpresa, infatti i media spesso hanno parlato di una durata di 6 mesi + 6.
In effetti la normativa pre-vigente fissava una durata non superiore a 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni (art. 5, comma 1-bis, della L. 225/1992).
Torniamo alla domanda iniziale: a cosa serve lo stato di emergenza? Come dice lo stesso titolo del d.lgs. 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile), semplicemente ad individuare nella Protezione Civile il soggetto che è deputato al coordinamento di tutte le iniziative. Per fare un esempio, alcuni interventi sicuramente coinvolgerebbero più Ministeri, mentre così si individua in un unico soggetto l’ente competente all’adozione di tutte le iniziative. Inoltre, per esempio, la Protezione Civile può procedere direttamente alle’assunzioni di personale necessarie o per gli acquisiti di materiale.
Cosa non prevede lo stato di emergenza? Lo stato di emergenza, come abbiamo visto, non può incidere sulle libertà personali, sui diritti civili e politici, sui rapporti tra gli organi costituzionali.
Quindi, per fare un esempio, riguardo la libertà di circolazione, la Costituzione prevede che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. Di conseguenza, la libertà di circolazione può essere limitata solo da una legge, e per legge si deve intendere la legge approvata dal Parlamento o altro atto avente forza di legge (decreto legge o decreto legislativo). Un’ordinanza della Protezione Civile o un DPCM non possono limitare le libertà dei cittadini. E ancora, una nuova sanzione o un nuovo reato potranno essere introdotti solo dalla legge. Il Parlamento dovrà continuare a lavorare, e, nel caso in cui servisse una legge, questa dovrà essere approvata seguendo tutte le procedure parlamentari previste.
Sicuramente stanno passando nella nostra mente tutti i provvedimenti adottati in questo periodo (ordinanze, DPCM, ecc…), che non sempre sono stati rispettosi delle garanzie costituzionali.
Quindi ricordiamoci che le garanzie costituzionali non possono essere derogate, che lo “stato di emergenza” può durare fino a 24 mesi.
Infine, come cittadini, ricordiamo che il decreto legislativo sulla trasparenza prevede che le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita’ naturali o di altre emergenze,… pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle
norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,
nonche’ l’indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo
sostenuto dall’amministrazione.
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Brevi riflessioni sul fondamento e sul declino dello Stato di diritto, di Carlo Deodato
Carlo Deodato, Presidente sezione giurisdizionale del CGARS.
[ Pubblicato su Federalismi, numero 5, 28 febbraio 2018.]