Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 267 del 7 agosto 2023
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L’accordo sindacale per la videosorveglianza è inderogabile, e a nulla vale il consenso scritto reso dai lavoratori
Si può installare un sistema di videosorveglianza nel condominio per garantire la sicurezza, anche senza il consenso di un inquilino
Videosorveglianza: le precisazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
I Garanti privacy europei: proteggere l’uso privato dei social network e le comunicazioni dei lavoratori
Opinion 2/2017 on data processing at work
Possibili i controlli contro la fuga di dati o la compromissione dei sistemi ma senza spiare le comunicazioni dei dipendenti, Continue reading
Il consenso dei lavoratori, non esclude il reato per la videosorveglianza, se non c’è l’accordo con i sindacati
Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 22148 dep. 8 maggio 2017
Il Collegio ritiene che il consenso in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato dai lavoratori non valga a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato impianti di videosorveglianza in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice. La sentenza Banti, al fine di sostenere la portata esimente del consenso scritto prestato da tutti i lavoratori, ha ritenuto illogico negare validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza, tanto sul fondamentale rilievo che la disposizione di cui all’art. 4 intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso, a meno di non voler dare una interpretazione eccessivamente formale e meccanicistica della disposizione, in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi cosicché, a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti, posto che l’esistenza di un consenso validamente prestato da parte di chi sia titolare del bene protetto, esclude la integrazione dell’illecito. 5.2. Sennonché è proprio quest’ultima affermazione che, ad avviso del Collegio, non appare condivisibile. La norma penale in discorso, al pari di quelle che richiedono l’intervento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori per la disciplina degli assetti nei luoghi di lavoro, tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale, anche se non è esclusa una possibile interferenza tra la lesione delle posizioni giuridiche facenti capo, sia pure in prima battuta, alle rappresentanze sindacali e quelle facenti capo ai singoli lavoratori. La condotta datoriale, che pretermette l’interlocuzione con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali procedendo all’installazione degli impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, produce l’oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in quanto deputate a riscontrare, essendo titolari ex lege del relativo diritto, se gli impianti audiovisivi, dei quali il datore di lavoro intende avvalersi, abbiano o meno, da un lato, l’idoneità a ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenzialità di controllo a distanza, e di verificare, dall’altro, l’effettiva rispondenza di detti impianti alle esigenze tecnico-produttive o di sicurezza in modo da disciplinarne, attraverso l’accordo collettivo, le modalità e le condizioni d’uso e così liberare l’imprenditore dall’impedimento alla loro installazione. Peraltro, come è stato correttamente sottolineato, sia l’accordo che il provvedimento autorizzativo devono rispettare i principi e le regole stabiliti dall’interpretazione prevalente della normativa lavoristica in tema di controllo nonché dalla disciplina sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). A questo proposito, non è ultroneo segnalare l’orientamento, tuttora valido, espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’installazione in azienda, da parte del datore di lavoro, di impianti audiovisivi – che è assoggettata ai limiti previsti dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori anche se da essi derivi solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull’attività lavorativa dei dipendenti, senza che peraltro rilevi il fatto che i dipendenti siano a conoscenza dell’esistenza di tali impianti – deve essere preceduta dall’accordo con le rappresentanze sindacali; con l’ulteriore conseguenza che è identificabile in tale fattispecie un comportamento antisindacale del datore di lavoro, reprimibile con la speciale tutela approntata dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (Sez. L, n. 9211 del 16/09/1997, Rv. 508047 – 01).
Se le telecamera inquadra i prodotti, ma non i lavoratori, esula dalle tutele dello Statuto dei lavoratori
Videosorveglianza: è reato se non vi è l’accordo sindacale, anche se vi è il consenso dei lavoratori.
Corte di Cassazione, sentenza 22148 del 8 maggio 2017
La ricorrente obietta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in forza del quale non integra il reato previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) l’installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, la cui attivazione, anche in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti (Sez. 3, n. 22611 del 17/04/2012, Banti, Rv. 253060) ed aggiunge che, sulla base dell’eadem ratio, lo stesso principio debba valere anche nell’ipotesi, nella specie sussistente, in cui sia stata acquisita la prova certa che il consenso sia stato prestato da tutti i lavoratori, quantunque oralmente.
Il Collegio non condivide tale impostazione e ritiene che il consenso in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato dai lavoratori non valga a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice. La sentenza Banti, al fine di sostenere la portata esimente del consenso scritto prestato da tutti i lavoratori, ha ritenuto illogico negare validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza, tanto sul fondamentale rilievo che la disposizione di cui all’art. 4 intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso, a meno di non voler dare una interpretazione eccessivamente formale e meccanicistica della disposizione, in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi cosicché, a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti, posto che l’esistenza di un consenso validamente prestato da parte di chi sia titolare del bene protetto, esclude la integrazione dell’illecito.
Sennonché è proprio quest’ultima affermazione che, ad avviso del Collegio, non appare condivisibile. La norma penale in discorso, al pari di quelle che richiedono l’intervento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori per la disciplina degli assetti nei luoghi di lavoro, tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale, anche se non è esclusa una possibile interferenza tra la lesione delle posizioni giuridiche facenti capo, sia pure in prima battuta, alle rappresentanze sindacali e quelle facenti capo ai singoli lavoratori.
La condotta datoriale, che pretermette l’interlocuzione con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali procedendo all’installazione degli impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, produce l’oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in quanto titolari ex lege del relativo diritto.
Al lavoro domestico non si applicano le norme sulla videosorveglianza, fatte salve quelle sulla privacy.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 08 febbraio 2017, n. 1004
Il contratto di lavoro domestico è disciplinato da un corollario normativo che, si può dire quasi fisiologicamente, si allontana Continue reading
L’installazione di videocamere senza accordo o nel mancato rispetto delle prescrizioni della Direzione Territoriale, non è depenalizzato ed è reato anche se le telecamere non sono mai state funzionanti
Corte di Cassazione Penale, sez. 3, sentenza 45198 dep. 26 ottobre 2016 Continue reading
L’installazione di videocamere senza accordo o nel mancato rispetto delle prescrizioni della Direzione Territoriale, non è depenalizzato ed è reato anche se le telecamere non sono mai state funzionanti
Anche la videosorveglianza a tutela di soggetti particolarmente fragili, deve rispettare il principio di proporzionalità
Audizione del Presidente del Garante, Antonello Soro, in tema di videosorveglianza presso asili, scuole d’infanzia, strutture socio-assistenziali Continue reading
Anche per la videosorveglianza senza registrazione è necessaria l’informativa
Corte di Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 17440 del 2 settembre 2015 Continue reading