Corte di Cassazione, sentenza n. 27669 del 30 ottobre 2018
vedi anche: https://iusmanagement.org/2018/05/11/per-riconoscere-le-mansioni-superiori-non-basta-il-posto-vuoto-in-pianta-organica/
E’ dirimente richiamare il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 350 del 2018 secondo cui, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio.
E’ stato chiarito con tale pronuncia che lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l’esercizio di funzioni dirigenziali o l’attribuzione a dirigente.
Alla luce di tale principio, che si intende ribadire in questa sede, la qualificazione della funzione attribuita in termini di “reggenza” non può dipendere da soggettive qualificazioni fornite dai testi e neppure dall’eventuale uso di tale termine nel contesto del provvedimento organizzativo adottato dal Dirigente Generale di Area. La reggenza di un ufficio dirigenziale presuppone l’istituzione di un ufficio avente tale natura, poiché la reggenza è un modo temporaneo di assicurare la funzionalità di una struttura dirigenziale priva del titolare e presuppone l’esistenza del posto corrispondente nella piante organica. 5. In base all’art. 27, comma 1, del d.lgs 165/2001 (recante Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali, il cui contenuto corrisponde all’art. 27-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 17 del d.lgs n. 80 del 1998) ” 1. Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione”. Dunque, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, gli enti pubblici non economici nazionali, e quindi l’Inpdap, adeguano i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione (cfr. ex plurimis, tra le più recenti Cass. n. 17290 del 2015).
Ove si consideri che il concetto di “reggenza” presuppone l’istituzione di un posto in organico secondo le regole proprie dell’ordinamento dell’Ente, la soluzione offerta dalla Corte territoriale non risulta giuridicamente corretta, in quanto non è l’uso del termine “reggenza” nel contesto del provvedimento n. 69/2000 del Dirigente Generale della D.C.S.I. (circostanza alla quale la Corte territoriale ha attribuito valore decisivo) che consente di ritenere istituito un posto dirigenziale in pianta organica, da cui far derivare il carattere dirigenziale delle funzioni del preposto. Nel sistema ordinamentale vigente, il dirigente generale di area non ha il potere di istituire posti dirigenziali in pianta organica, essendo tale potere rimesso ai vertici dell’Ente. Non essendovi una posizione dirigenziale da ricoprire, è escluso in radice che lo svolgimento delle relative funzioni abbia natura dirigenziale