L’istituto del whistleblowing, cioè la protezione nei confronti di chi segnala illeciti, è già entrato in vigore in Italia diversi anni orsono per il pubblico impiego, senza però avere quasi nessun impatto sulle attività di prevenzione della corruzione (cfr. anche per un confronto con gli USA: https://iusmanagement.org/2021/06/23/il-whistleblowing-un-fallimento-tutto-italiano/ )
Nel 2019 vi è stata la direttiva europea, recepita pochi mesi fa dall’Italia, con effetto dal 15 luglio 2023.
Uno dei punti più qualificanti della direttiva europea è la previsione di spese legali a favore di coloro che segnalano illeciti.
Infatti la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, recita al considerando n. 99):
Le spese legali possono rappresentare un onere considerevole per le persone segnalanti che contestano le misure di ritorsione adottate nei loro confronti nell’ambito di un procedimento giudiziario. Sebbene possano recuperare tali spese alla fine del procedimento, potrebbero non essere in grado di farvi fronte all’inizio del procedimento, in particolare se sono disoccupati e inseriti nelle liste nere. L’assistenza nei procedimenti giudiziari penali, in particolare laddove le persone segnalanti soddisfino le condizioni della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 47), e, più in generale, il sostegno a chi si trova in gravi difficoltà finanziarie potrebbero essere determinanti, in alcuni casi, per l’applicazione efficace dei loro diritti alla protezione.
Di conseguenza all’art. 20 della medesima direttiva, rubricato “Misure di sostegno”, si legge:
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all’articolo 4 abbiano accesso, a seconda dei casi, a misure di sostegno, in particolare:
a) a informazioni e consulenze esaustive e indipendenti,…;
b) a un’assistenza efficace da parte delle autorità competenti dinanzi a qualsiasi autorità pertinente…;
c) al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero …, al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di ulteriori procedimenti e a consulenze legali o altri tipi di assistenza legale.
2. Gli Stati membri possono prevedere misure di assistenza finanziaria e sostegno, anche psicologico, per le persone segnalanti nell’ambito dei procedimenti giudiziari.
E’ facilmente comprensibile a tutti che chi denuncia gli illeciti di un’organizzazione, privata o pubblica, per cui lavora, oltre a mettere a rischio il proprio posto di lavoro, deve affrontare il rischio di ingenti spese legali legate alla difesa in giudizio dei propri diritti, di solito con una sproporzione tra le notevoli risorse di una grande organizzazione e le poche risorse (per spese legali) di un qualsiasi dipendente.
Il d.lgs. 24/2023, all’art. 18, rubricato “Misure di sostegno”, recita:
1. E’ istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. ….
2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalita’ di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonche’ sulle modalita’ e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Quindi, mentre la direttiva UE esplicitamente prevede tra le misure di sostegno pure le spese legali a carico dello Stato, a prescindere da requisiti reddituali, l’Italia ha semplicemente fatto un rinvio alla normativa riguardante il patrocinio a spese dello Stato.
In via ordinaria al patrocinio a spese dello Stato è ammessa la persona non abbiente, cioè titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68, compresi i redditi dei familiari conviventi. Quindi un whistleblower, per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e difendere i suoi diritti, dovrebbe essere stato licenziato da almeno un anno e mezzo, lui e tutta la sua famiglia!
Ma è possibile prevedere che lo Stato sostenga le spese legali per i whistleblowers?
In alcuni casi il legislatore ha ritenuto tale misura meritevole di essere riconosciuta a prescindere dai limiti reddituali, ad esempio per le vittime di reati come maltrattamenti contro familiari e conviventi, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori (c.d. stalking), nonché, ove commessi in danno di minori, reati come riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile,tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi,corruzione di minorenne e adescamento di minorenni.
Tutti questi casi hanno alcune caratteristiche comuni: sono reati molto gravi, che destano particolare allarme sociale, e dove spesso vi è una sproporzione di “forza” e di capacità economica tra l’autore del reato e la vittima.
E anche nel whistleblowing troviamo questi tratti, cioè spesso vi è una sproporzione tra la “forza economica” delle organizzazioni pubbliche e private dove si verificano illeciti, e il singolo dipendente. Inoltre il compimento di illeciti quali corruzione, illeciti finanziari, fiscali, in materia bancaria, sono illeciti che minano alle basi la coesione sociale e l’affidabilità del sistema economico.
In sintesi, il decreto di recepimento non sembra attuare tutte le disposizioni della direttiva europea, in particolare le spese legali per la difesa dei diritti del whistleblower a carico dello Stato.
Come sottolineato dal considerando n. 99 della direttiva (il sostegno a chi si trova in gravi difficoltà finanziarie potrebbero essere determinanti, in alcuni casi, per l’applicazione efficace dei loro diritti alla protezione), a queste condizioni, quindi, non sembra che il whistleblowing italiano possa avere molte possibilità di avere un impatto significativo nella lotta alla corruzione e, in genere, agli illeciti di carattere finanziario ed economico perpetrati da grandi organizzazioni pubbliche e private.